Chi sono le figure professionali abilitate a lavorare in quota sui tetti?
19 Gennaio 2015
Il D.L.G.S 81 /2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integra e allarga le precedenti diposizioni in materia e definisce con delle normative precise i requisiti dei lavoratori in quota.
Dal D.Lgs.81/2008 Articolo 107 Definizioni:
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
In sostanza, chiunque operi su una scala o una superficie di appoggio oltre i due metri da terra è considerato un lavoratore in quota, pertanto una vasta schiera di lavoratori di diverse professioni che vanno dai lattonieri o edili agli antennisti, ai coperturisti o chi esegue la manutenzione dell’impianto fotovoltaico ecc.. sono tenuti dal sopracitato decreto a una formazione specifica di vari livelli e un costante aggiornamento.
Quindi non chiunque può eseguire operazioni di manutenzione in questi ambienti di lavoro. Chi lo fa senza averne i requisiti va incontro a sanzioni amministrative e penali, per il lavoratore e o titolare è per il committente, proprio in questa ultima figura ossia su chi richiede i lavori ricade la responsabilità di chi accede alla copertura , dovrà quindi verificare che chi accede al tetto dell’edificio abbia i requisiti necessari.
La pulizia pannelli fotovoltaici sopra i tetti degli stabili li rende luoghi di lavoro in quota, espongono il lavoratore al rischio di caduta pertanto potenzialmente pericolosi è imprescindibile che gli operatori siano adeguatamente attrezzati e formati a effettuare lavori in quota, ad utilizzare il caschetto senza visiera, imbracature funi cordini con moschettoni per ancorarsi in corrispondenza al sistema anticaduta – Linea Vita, obbligatoriamente installato in modo permanente sul tetto quando non sono presenti ponteggi parapetti o piattaforme di lavoro elevabili ( cestello ), praticamente situazione di normale routine, difficilmente vedrete un’antennista o chi fa la manutenzione del fotovoltaico piuttosto che un muratore che dovrà ripristinare tegole spostate dal vento che installa parapetti o ponteggi per eseguire manutenzioni di poco conto e non sempre il cestello risulta essere risolutivo oltre che costoso, troppo spesso non si riesce a raggiungere il punto preciso dove si andrà ad operare forzando l’operatore ad ancorarsi alla cesta è sbarcare, Attenzione questa OPERAZIONE E’ VIETATA Ribadiamo VIETATO sbarcare da un cestello in quota lo prevede la normativa 81/2008 Testo Unico Sicurezza Luoghi di Lavoro.
Dlgs 81/2008 Art. 115: (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto)
- Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h)
- (comma abrogato)
- Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
- Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.
Quali le conseguenze del mancato rispetto delle normative vigenti?
In riferimento alla normativa nazionale che ne regolamenta l’utilizzo il riferimento principale è costituito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) che all’art. 115 sopra citato, prevede espressamente in quali situazioni sia obbligatoria la presenza e l’utilizzo di sistemi anticaduta, pena l’arresto fino a due mesi e l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159).
Nel caso invece di infortuni derivanti da cadute dall’alto, qualora venga accertata la responsabilità in capo ai soggetti coinvolti (committente, professionista, installatore, appaltatore ecc.), il riferimento normativo è l’art. 40 del Codice Penale che prevede che recita “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Ecco perché ribadiamo che è Indispensabile la diffusione della consapevolezza che dalla corretta progettazione è installazione dei sistemi anticaduta – Linea Vita, da essi dipende la vita degli operatori in quota.
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